Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata "Kalipé Associazione Sportiva Dilettantistica". Alla costituzione del presente Statuto l'Associazione ha sede in Savigliano, presso lo Stadio Morino, viale Gozzano n. 9. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.


Articolo 2 - Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'Associazione si propone quale scopo principale: la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo; l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive, anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica; l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative; la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive. L'Associazione si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l'Associazione potrà: compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalla FIDAL. [o altri enti], L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.


Articolo 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

      
  1. quote associative ordinarie;
  2.   
  3. quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
  4.   
  5. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
  6.   
  7. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
  8.   
  9. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
  10.   
  11. entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
  12.   
  13. entrate derivanti d a raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
  14.   
  15. entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
  16.   
  17. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
  18.   
  19. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Associati

Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

  1. di voler partecipare alla vita associativa;
  2. di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione
  3. di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalla FIDAL;
  4. di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale. Tutti gli associati devono essere tesserati "Kalipé" e a richiesta sarà possibile tesserare i soci anche alla FIDAL o altro ente. Il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla FIDAL o a altro Ente devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati, è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
  1. per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
  2. per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o pec;
  3. per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
    1. inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
    2. inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
    3. inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla FIDAL o altro ente;
    4. inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
    5. azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
    6. condotta contraria alle attività dell'Associazione;
    7. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
    8. per decesso.
  4. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o pec; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile. Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

    Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

    Gli associati hanno diritto:

    1. di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
    2. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
    3. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
    4. di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.
    Gli associati sono obbligati a:
    1. osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    2. osservare lo Statuto ed i regolamenti stabiliti dalla FIDAL o altro ente riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
    3. osservare le norme e le direttive del CONI;
    4. pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
    5. svolgere le attività preventivamente concordate;
    6. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
    7. pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
    8. utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

    Articolo 6 - Quote associative e contributi

    Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.


    Articolo 7 - Organi sociali

    Sono organi dell'Associazione:

    1. l'Assemblea degli associati;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. l'organo di controllo, qualora istituito.

    Articolo 8 - Assemblea degli associati

    L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'Assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.


    Articolo 9 - Consiglio Direttivo

    L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci fondatori al momento della Costituzione, o dall'Assemblea dei Soci. Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della FIDAL o altro ente. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, ovvero con modalità telematiche. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro Sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto. Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.


    Articolo 10 - Presidente

    Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 anni. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice -Presidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.


    Articolo 11 - Organo di controllo

    Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica 4 esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente. Il revisore legale dura in carica 4 esercizi sociali, è nominato dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto. I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.


    Articolo 12 - Rendiconto economico-finanziario

    Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.


    Articolo 13 - Divieto di distribuzione di utili

    È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


    Articolo 14 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

    La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.


    Articolo 15 - Modifiche allo Statuto

    Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.


    Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione

    L'Assemblea che delibera:

    1. sullo scioglimento dell'Associazione;
    2. sulla nomina del liquidatore;
    3. sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione,
    è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla (federazione cui intende affiliarsi), o dal CONI.

    Articolo 17 - Norme di rinvio

    Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.


    Articolo 18 - Compenso sportivo

    Il presente Statuto stabilisce che è possibile erogare, a seguito di Delibera del Consiglio Direttivo, dei compensi sportivi per le attività svolte per l'Associazione.